Art. 15 · Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti

Art. 15

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti 1.   Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai suini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a nove mesi. 2.   Gli operatori provvedono affinché nessuno dei suini detenuti lasci lo stabilimento di nascita o esca dalla filiera di approvvigionamento senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 115, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
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