Art. 13
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti
In vigore dal 24 mar 2021
Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti
1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 siano applicati ai bovini detenuti prima della scadenza di un termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di nascita degli animali e non è superiore a 20 giorni.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare il termine massimo per l’applicazione di un secondo mezzo di identificazione fino a 60 giorni dalla data di nascita degli animali, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, se il secondo mezzo di identificazione è un bolo ruminale.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a prorogare fino a nove mesi il termine massimo di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:
a)
gli animali:
i)
sono allevati in condizioni estensive, con vitelli non separati dalle madri;
ii)
non sono abituati a contatti regolari con l’uomo;
b)
la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce il loro elevato grado di isolamento;
c)
la proroga non compromette la tracciabilità degli animali.
Gli Stati membri possono limitare l’autorizzazione di cui al primo comma a specifiche regioni geografiche o a determinate specie o razze di bovini detenuti.
4. Gli operatori provvedono affinché nessuno dei bovini detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati applicati i mezzi di identificazione di cui all’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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