Art. 12 · Configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

Art. 12

Configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti Il codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti è configurato come segue: a) il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di: i) codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere «EL», oppure ii) codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1; b) il secondo elemento del codice di identificazione è un codice unico per ciascun animale di non più di 12 caratteri numerici.
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