Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 mar 2021
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
1.
i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti;
2.
l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme operative di tali basi dati;
3.
le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;
4.
le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;
5.
le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti;
6.
i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell’Unione o dopo l’ingresso nell’Unione di tali animali;
7.
la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;
8.
la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i termini per tali operazioni;
9.
le misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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