Art. 7 · Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti

Art. 7

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti

In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova. Le partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all’ del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (10) sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:405:oj#art-7