Art. 13
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca
In vigore dal 24 mar 2021
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca
Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall’.
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