Art. 4
Condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
In vigore dal 24 mar 2021
Condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Gli Stati membri autorizzano l’ingresso nell’Unione delle partite che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se, ove applicabile, tali partite soddisfano le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale figuranti nel pertinente allegato per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per il paese terzo, il territorio o la loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, il loro compartimento.
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