Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 mar 2021
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII del presente regolamento. Esso stabilisce inoltre le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinate partite e precisa i modelli di certificati sanitari che devono essere utilizzati dal paese terzo o territorio di origine delle partite.
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