Art. 1 · Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione, in relazione alle malattie degli animali acquatici, dello status di indenne da determinate malattie e di determinati programmi di eradicazione

Art. 1

Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione, in relazione alle malattie degli animali acquatici, dello status di indenne da determinate malattie e di determinati programmi di eradicazione

In vigore dal 23 mar 2021
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato: 1. l’articolo 83 è sostituito dal seguente: «Articolo 83 Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione, in relazione alle malattie degli animali acquatici, dello status di indenne da determinate malattie e di determinati programmi di eradicazione 1.   In deroga all’obbligo di presentazione dei programma di eradicazione alla Commissione per approvazione, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, o in deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia, di cui all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento, per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici, quando tali zone o compartimenti rappresentano meno del 75 % del territorio di uno Stato membro e il bacino idrografico che alimenta la zona o il compartimento non è condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, il riconoscimento è ottenuto conformemente alla seguente procedura: a) uno Stato membro rilascia una dichiarazione provvisoria di indennità o di istituzione di un programma di eradicazione per la zona o il compartimento che rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento; b) tale dichiarazione provvisoria è pubblicata in formato elettronico dallo Stato membro e la Commissione e gli Stati membri sono informati della pubblicazione; c) 60 giorni dopo la pubblicazione, la dichiarazione provvisoria prende effetto e la zona o il compartimento di cui al presente paragrafo consegue lo status di indenne da malattia oppure ottiene l’approvazione del programma di eradicazione. 2.   Entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione o gli Stati membri possono chiedere chiarimenti o informazioni supplementari in relazione agli elementi di prova forniti dallo Stato membro che rilascia la dichiarazione provvisoria. 3.   Quando almeno uno Stato membro o la Commissione ha presentato osservazioni scritte entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), evidenziando problematiche relative agli elementi di prova a sostegno della dichiarazione, la Commissione, lo Stato membro che ha rilasciato la dichiarazione e, se del caso, lo Stato membro che ha chiesto chiarimenti o informazioni supplementari esaminano insieme gli elementi di prova presentati al fine di risolvere tali problematiche. In tali casi il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), è automaticamente prorogato di 60 giorni a decorrere dalla data in cui sono state evidenziate le prime problematiche. Tale termine non può essere ulteriormente prorogato. 4.   Qualora la procedura di cui al paragrafo 3 non dia esito positivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429.»; 2. all’articolo 86, è inserito il trattino seguente dopo il sesto trattino: «– decisione 2010/367/UE;» 3. gli allegati IV e VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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