Art. 6 · Metodi di campionamento

Art. 6

Metodi di campionamento

In vigore dal 22 mar 2021
Metodi di campionamento Gli Stati membri provvedono affinché i campioni siano prelevati, manipolati ed etichettati conformemente ai metodi dettagliati di campionamento di cui all’allegato II del presente regolamento.
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