Art. 4 · Controllo della qualità

Art. 4

Controllo della qualità

In vigore dal 22 mar 2021
Controllo della qualità Gli Stati membri garantiscono la qualità dei risultati delle analisi effettuate a norma del regolamento (UE) 2017/625, in particolare monitorando i risultati delle prove o delle tarature conformemente alla norma ISO/IEC 17025:2017 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura e ai requisiti per il controllo della qualità durante le analisi di routine di cui all’allegato I, capitolo 3, del presente regolamento.
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