Art. 8 · Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia

Art. 8

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia

In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia 1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435 e 442 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: a) le informazioni di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRA di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; b) le informazioni di cui all’articolo 442, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU CRB di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; c) le informazioni di cui all’articolo 442, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CQ3 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; d) le informazioni di cui all’articolo 442, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR1-A di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento; e) le informazioni di cui all’articolo 442, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU CR2 di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento. 2.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c), e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR1, EU CQ1 ed EU CQ7, il modello EU CQ4, colonne a, c, e, f e g, e il modello EU CQ5, colonne a, c, e ed f, di cui all’allegato XV del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI del presente regolamento. 3.   I grandi enti che presentano un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni contenute nei modelli e nelle colonne di cui al paragrafo 2, le informazioni di cui all’articolo 442, lettere c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 ed EU CQ8, il modello EU CQ4, colonne b e d, e il modello EU CQ5, colonne b e d, di cui all’allegato XV del presente regolamento, seguendo le istruzioni di cui all’allegato XVI. Essi pubblicano tali informazioni con frequenza annuale. 4.   Ai fini del paragrafo 3, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto. 5.   Gli enti iniziano a pubblicare l’informativa conformemente al paragrafo 3 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell’informativa. 6.   Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 3 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell’informativa.
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