Art. 2 · Segnalazioni sulle soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 2

Segnalazioni sulle soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 15 mar 2021
Segnalazioni sulle soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli enti segnalano le informazioni relative all’entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato e all’entità del loro portafoglio di negoziazione, su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 90 di cui all’allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, sezione 1, del presente regolamento.
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