Art. 9
Attribuzione, complementarità e finanziamento combinato
In vigore dal 11 mar 2021
Attribuzione, complementarità e finanziamento combinato
1. Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Un’azione che ha beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può ricevere un contributo anche da un altro programma dell’Unione, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma dell’Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
3. A norma dell’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali dei paesi partecipanti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’ del presente regolamento.
4. Il lavoro del comitato di valutazione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all’articolo 188 del regolamento finanziario e, in particolare, sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui all’articolo 188, lettere a) e b), del regolamento finanziario, nonché sul principio di non discriminazione.
5. Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell’azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell’azione proposta, del suo impatto, anche sotto il suo profilo economico, sociale e ambientale, e del suo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.
Storico versioni
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