Art. 8 · Esperti esterni

Art. 8

Esperti esterni

In vigore dal 11 mar 2021
Esperti esterni 1.   Ove ciò sia utile per l’esecuzione di un’azione intesa ad attuare gli obiettivi di cui all’, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi che non partecipano al programma, gli esponenti del mondo accademico e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti di operatori economici, i rappresentanti di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a dette azioni. 2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità dell’articolo 238 del regolamento finanziario. 3.   Gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di esperti sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dagli Stati membri. Gli esperti esterni che partecipano a titolo personale a eventi ad hoc nell’ambito del programma, quali singole riunioni e conferenze, sono selezionati dalla Commissione, anche tra gli esperti proposti dai paesi partecipanti. Gli esperti esterni sono selezionati in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all’azione specifica e in funzione delle esigenze. La Commissione valuta, tra l’altro, l’imparzialità degli esperti esterni che sono nominati a titolo personale e tenuti ad agire in modo indipendente e nell’interesse pubblico, nonché l’assenza di conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali.
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