Art. 7 · Azioni ammissibili

Art. 7

Azioni ammissibili

In vigore dal 11 mar 2021
Azioni ammissibili 1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’ sono ammissibili al finanziamento. 2.   Sono ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui al regolamento sullo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. 3.   Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono: a) riunioni e simili eventi ad hoc; b) collaborazione strutturata sulla base di progetti, quali lo sviluppo informatico collaborativo di un gruppo di Stati membri; c) azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei; d) azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane, compresi la formazione e lo scambio delle migliori prassi; e) azioni di supporto e altre azioni, tra cui: i) studi; ii) attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota, realizzazione di prototipi, estrazione intelligente di dati e collaborazione tra sistemi; iii) azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente; iv) qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all’. L’allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e d). 4.   Azioni consistenti nello sviluppo, nell’utilizzazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per consentire la cooperazione con paesi terzi che non partecipano al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l’Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono comprendere una prescrizione per i terzi interessati a contribuire finanziariamente a tali azioni. 5.   Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità conferite alla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro conferite a norma dell’, paragrafo 3.
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