Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«autorità doganali»: le autorità doganali di cui all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
2)
«sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari per l’unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali, in particolare i sistemi elettronici di cui all’, paragrafo 1, e agli articoli 278 e 280 del regolamento (UE) n. 952/2013, all’ del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano i sistemi elettronici a fini doganali, compresi gli accordi internazionali, come la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR (convenzione TIR) (18);
3)
«componente comune»: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell’Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
4)
«componente nazionale»: la componente dei sistemi elettronici europei, sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;
5)
«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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