Art. 14 · Valutazione

Art. 14

Valutazione

In vigore dal 11 mar 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo da poter essere utilizzate nel processo decisionale. 2.   Una valutazione intermedia del programma dev’essere effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione. Nella sua valutazione intermedia la Commissione analizza la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione. 3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. 4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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