Art. 12 · Programma di lavoro

Art. 12

Programma di lavoro

In vigore dal 11 mar 2021
Programma di lavoro 1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 2.   Al fine di garantire l’attuazione del programma, e fatto salvo il regolamento finanziario, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire programmi di lavoro pluriennali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   I programmi di lavoro pluriennali mirano a conseguire gli obiettivi di cui all’ mediante le azioni di cui all’. Essi stabiliscono, se del caso, l’importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni e: a) per ciascuna azione: i) gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità degli obiettivi generali e specifici di cui all’; ii) una descrizione dei progetti da finanziare; iii) se del caso, un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione; e iv) il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo; b) per le sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento massimo di cui all’, paragrafo 2, e, se del caso, i criteri essenziali di attribuzione da applicare.
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