Art. 2 · Procedura

Art. 2

Procedura

In vigore dal 11 mar 2021
Procedura 1.   La richiesta di autorizzazione di esportazione contiene le informazioni di cui all’allegato I e i codici addizionali TARIC applicabili di cui all’allegato II. Essa contiene inoltre informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite nell’Unione dal 1o dicembre 2020 ripartite per Stato membro come pure informazioni sul numero di dosi di vaccino che sono merci oggetto del presente regolamento distribuite in Irlanda del Nord dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono un progetto di decisione entro due giorni lavorativi dalla data in cui hanno ricevuto dal richiedente tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di due giorni lavorativi. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano immediatamente la richiesta e il progetto di decisione alla Commissione al seguente indirizzo di posta elettronica:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu. 4.   Qualora non sia d’accordo con il progetto di decisione notificatole da uno Stato membro, la Commissione trasmette all’autorità competente un parere entro un giorno lavorativo dal ricevimento della notifica. Se la richiesta è incompleta o imprecisa, tale termine decorre dal momento in cui le informazioni richieste sono fornite, su richiesta della Commissione, dall’autorità competente dello Stato membro notificante. La Commissione valuta l’impatto delle esportazioni per le quali è richiesta un’autorizzazione sull’esecuzione dei pertinenti APA con l’Unione. Lo Stato membro decide senza indugio in merito alla richiesta di autorizzazione conformemente al parere della Commissione. 5.   I fabbricanti di vaccini che hanno concluso APA con l’Unione forniscono i dati pertinenti relativi alle loro esportazioni dal 30 ottobre 2020, unitamente alla prima richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 alla Commissione (al seguente indirizzo di posta elettronica:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu) e alle autorità dello Stato membro competente. Tali informazioni comprendono il volume delle esportazioni di vaccini contro la COVID-19, la destinazione finale e i destinatari finali come pure una descrizione precisa dei prodotti. La mancanza di tali informazioni può comportare il rifiuto dell’autorizzazione di esportazione. 6.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle richieste di autorizzazione di esportazione. 7.   Le autorità competenti degli Stati membri possono verificare le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 6 nei locali del richiedente, anche dopo il rilascio dell’autorizzazione.
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