Art. 2 · Divieti

Art. 2

Divieti

In vigore dal 8 mar 2021
Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
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