Art. 21
Obiettivo e struttura del sistema EBTI
In vigore dal 8 mar 2021
Obiettivo e struttura del sistema EBTI
1. Conformemente agli del codice, il sistema EBTI consente:
a)
la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;
b)
la gestione di eventuali eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;
c)
il monitoraggio dell’utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;
d)
il monitoraggio e la gestione dell’uso esteso delle decisioni ITV.
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
a)
un portale dell’UE per l’EBTI specifico per gli operatori;
b)
un sistema EBTI centrale;
c)
una funzione di monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV.
3. Gli Stati membri possono sviluppare, come componente nazionale, un sistema nazionale di informazioni tariffarie vincolanti («sistema ITV nazionale») insieme a un portale nazionale per gli operatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:414:oj#art-21