Art. 7
Strumenti per lo scambio di informazioni
In vigore dal 4 mar 2021
Strumenti per lo scambio di informazioni
Le autorità competenti e l’EIOPA trasmettono le informazioni e la documentazione relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni di cui al capo I in modo sicuro mediante mezzi elettronici. Le autorità competenti confermano elettronicamente il ricevimento delle informazioni e della documentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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