Art. 6
Punti di contatto unici
In vigore dal 4 mar 2021
Punti di contatto unici
Le autorità competenti forniscono all’EIOPA le coordinate dei punti di contatto unici e le comunicano le eventuali modifiche. L’EIOPA tiene aggiornato l’elenco dei punti di contatto unici e lo mette a disposizione delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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