Art. 5
Principi generali
In vigore dal 4 mar 2021
Principi generali
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) facilita lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se le informazioni sono pertinenti per i suoi compiti, è tenuta informata di ogni scambio bilaterale di informazioni.
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