Art. 4 · Adeguatezza delle informazioni trasmesse

Art. 4

Adeguatezza delle informazioni trasmesse

In vigore dal 4 mar 2021
Adeguatezza delle informazioni trasmesse Ai fini dell’articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238, i fornitori di PEPP utilizzano i pertinenti modelli di cui all’allegato I del presente regolamento per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate.
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