Art. 16 · Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

Art. 16

Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 4 mar 2021
Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni 1.   L’autorità competente interpellata trasmette la risposta all’autorità competente richiedente utilizzando il modello di cui all’allegato XII. Qualora la risposta sia pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente interpellata trasmette la risposta anche all’EIOPA. Nella risposta l’autorità competente interpellata: a) chiede quanto prima ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, in caso di dubbi in merito alla richiesta; b) adotta misure ragionevoli nell’ambito dei suoi poteri per cooperare o fornire le informazioni richieste; c) dà seguito alla richiesta così da agevolare l’adozione tempestiva di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere un’altra autorità competente; d) fornisce di propria iniziativa ogni ulteriore informazione essenziale. 2.   Qualora, a causa della complessità della richiesta o del volume di informazioni richieste, non sia in grado di rispettare il termine fissato nella richiesta, l’autorità competente interpellata: a) informa tempestivamente l’autorità competente richiedente dei motivi che giustificano il ritardo e indica la data stimata per la risposta; b) fornisce informazioni già disponibili utilizzando il modello di cui all’allegato XII; c) fornisce le informazioni mancanti non appena disponibili, in modo da garantire che tutte le azioni necessarie possano essere adottate rapidamente.
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