Art. 14
Scambio regolare di informazioni
In vigore dal 4 mar 2021
Scambio regolare di informazioni
1. L’EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante:
a)
il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato;
b)
gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti;
c)
il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto;
d)
le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli:
i)
il modello PP.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all’allegato II;
ii)
il modello PP.52.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all’allegato II;
iii)
il modello PP.06.02 di cui all’allegato I, che specifica l’elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV;
iv)
il modello PP.06.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all’allegato II;
v)
il modello PP.08.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV.
L’EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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