Art. 14 · Scambio regolare di informazioni

Art. 14

Scambio regolare di informazioni

In vigore dal 4 mar 2021
Scambio regolare di informazioni 1.   L’EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante: a) il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato; b) gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti; c) il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto; d) le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli: i) il modello PP.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all’allegato II; ii) il modello PP.52.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all’allegato II; iii) il modello PP.06.02 di cui all’allegato I, che specifica l’elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV; iv) il modello PP.06.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all’allegato II; v) il modello PP.08.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV. L’EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato. 2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.
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