Art. 13
Cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA
In vigore dal 4 mar 2021
Cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA
1. La cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA riguarda almeno i seguenti aspetti:
a)
la vigilanza;
b)
i controlli e le indagini;
c)
l’individuazione delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1238 e le misure correttive;
d)
le informazioni sui reclami;
e)
le azioni di vigilanza programmate nei confronti di fornitori o distributori del PEPP, se pertinenti per il prodotto PEPP;
f)
le azioni di vigilanza programmate per attenuare il danno per i risparmiatori in PEPP, compreso il previsto esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. L’EIOPA fornisce annualmente all’autorità competente interessata dello Stato membro ospitante le informazioni di vigilanza relative ai PEPP offerti nello Stato membro, come previsto all’.
3. Su richiesta presentata a norma dell’, le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, se in loro possesso, tutte le informazioni relative al PEPP non previste all’ pertinenti per l’esercizio delle loro funzioni.
4. Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro di origine informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all’esito delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza riguardanti i rischi derivanti dalle vendite transfrontaliere o dai sottoconti del PEPP o che incidono su di essi. L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce dette informazioni in relazione ai casi sui quali l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già espresso riserve.
5. L’autorità competente dello Stato membro ospitante informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro di origine se ha motivo di ritenere che le attività del fornitore di PEPP possano incidere sulla solidità finanziaria dello stesso o sulla tutela dei consumatori in altri Stati membri.
6. L’autorità competente dello Stato membro di origine coopera con l’autorità competente dello Stato membro ospitante per valutare se il fornitore di PEPP abbia una chiara comprensione del mercato di riferimento e dei rischi cui i prodotti sono o possono essere esposti nello Stato membro ospitante e quali specifici strumenti di gestione del rischio e controlli interni sono posti in essere, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio.
7. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti ambiti di rischio:
a)
il profilo dei risparmiatori in PEPP;
b)
i partenariati PEPP locali e i partner per la distribuzione;
c)
il trattamento dei reclami;
d)
la conformità;
e)
la protezione dei consumatori e qualsiasi altro aspetto relativo alla condotta del fornitore di PEPP e del distributore di PEPP, compresi i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto.
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