Art. 12
Annullamento della registrazione del PEPP
In vigore dal 4 mar 2021
Annullamento della registrazione del PEPP
1. L’autorità competente comunica all’EIOPA la decisione di annullamento della registrazione del PEPP utilizzando il modello di cui all’allegato VII.
2. Dopo l’annullamento della registrazione del PEPP dal registro pubblico centrale, l’EIOPA ne informa le autorità competenti interessate mediante il modello di cui all’allegato VIII.
Storico versioni
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