Art. 9
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte dei costruttori
In vigore dal 4 mar 2021
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte dei costruttori
1. I costruttori raccolgono i dati reali insieme ai VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021 che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di mettere tali dati a disposizione del costruttore o del suo concessionario o riparatore autorizzato.
2. Qualora i dati reali e i VIN non siano rilevati dal costruttore mediante il trasferimento diretto di dati dal veicolo al costruttore, questi si accerta che i dati siano rilevati e trasmessigli dal suo concessionario autorizzato o dal suo riparatore autorizzato ogni volta che effettuano operazioni di manutenzione o riparazione o qualsiasi altro intervento sul veicolo e che devono leggere i dati dalla porta seriale per la diagnosi a bordo dei veicoli. Il dispositivo o lo strumento di scansione utilizzati devono essere in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia. La lettura dei dati è gratuita e non soggetta a condizioni specifiche.
Il costruttore e, se del caso, il suo rivenditore o riparatore autorizzato si assicura che per la rilevazione dei VIN si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.
3. Il 1o aprile di ogni anno, a decorrere dal 2022, i costruttori comunicano alla Commissione tutti i dati reali e i VIN rilevati nell’anno civile precedente, come specificato nella tabella 1 dell’allegato, caricandoli nel BDR.
Nel caso in cui un costruttore rilevi più registrazioni relative allo stesso VIN nel corso dello stesso anno civile, i dati reali da comunicare sono quelli che indicano la distanza totale percorsa più elevata. I dati reali relativi a un determinato veicolo sono rilevati per un periodo massimo di 15 anni a decorrere dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all’AEA.
Se un costruttore afferma che i dati reali non possono essere comunicati o possono esserlo solo parzialmente, rilascia una dichiarazione alla Commissione spiegandone i motivi. La dichiarazione e la motivazione sono caricate nel BDR.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai piccoli costruttori di cui all’, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1151.
Storico versioni
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