Art. 7 · Comunicazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri completati

Art. 7

Comunicazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri completati

In vigore dal 4 mar 2021
Comunicazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri completati I costruttori di un veicolo di base di cui all’allegato III, punto 1.2.2, del regolamento (UE) 2019/631 trasmettono al BDR i dati di cui al punto in questione mediante trasferimento elettronico al più tardi entro tre mesi dalla comunicazione dei dati provvisori a norma dell’ del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:392:oj#art-7