Art. 5 · Informazioni sui costruttori

Art. 5

Informazioni sui costruttori

In vigore dal 4 mar 2021
Informazioni sui costruttori I costruttori che immettono o intendono immettere sul mercato dell’Unione autovetture o veicoli commerciali leggeri che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631 notificano tempestivamente alla Commissione le seguenti informazioni e le eventuali modifiche: a) il nome del costruttore che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità; b) il codice World Manufacturer Identifier, corrispondente ai primi tre caratteri del VIN, che indicano o intendono indicare sui certificati di conformità; c) ai fini della comunicazione di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/631, il nome e l’indirizzo della persona di contatto, che rappresenta il costruttore, a cui va trasmessa la comunicazione dei calcoli e dei dati provvisori. I nomi e gli indirizzi di cui alla lettera c) sono considerati dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
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