Art. 4 · Dati e calcoli provvisori

Art. 4

Dati e calcoli provvisori

In vigore dal 4 mar 2021
Dati e calcoli provvisori 1.   La Commissione, insieme all’AEA, provvede, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, affinché a tutti i costruttori e raggruppamenti di costruttori, responsabili di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, siano comunicati il calcolo provvisorio del loro obiettivo specifico per le emissioni e delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i dati comunicati dagli Stati membri. 2.   I calcoli provvisori e i dati di cui al paragrafo 1 sono notificati separatamente per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e comprendono i dati che, sulla base del nome del costruttore e del codice WMI (World Manufacturer Identifier), sono attribuibili al costruttore. 3.   Il registro centralizzato dei dati di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 contiene tutti i dati comunicati dagli Stati membri, ad eccezione dei numeri di identificazione del veicolo (VIN). I VIN sono conservati dall’AEA per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui sono stati caricati per la prima volta nel deposito centrale (CDR) o nel Business Data Repository (BDR) dell’AEA.
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