Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 mar 2021
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/631, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio dettagliati specificati per le autovetture nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell’allegato III, parte C, sezione 2, di tale regolamento;
b)
«dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio aggregati specificati per le autovetture nell’allegato II, parte B, sezione 1, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell’allegato III, parte C, sezione 1, di tale regolamento;
c)
«dati reali»: i dati di cui all’allegato XXII, punto 3.1, lettere a) e b), e punto 3.2, lettere da a) a g) e l), del regolamento (UE) 2017/1151 che sono stati ottenuti dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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