Art. 3 · Termini e modalità di comunicazione degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787

Art. 3

Termini e modalità di comunicazione degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787

In vigore dal 3 mar 2021
Termini e modalità di comunicazione degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’ entro il 25 agosto 2021. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali variazioni delle informazioni comunicate di cui al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data della variazione. 3.   Le comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli di cui all’allegato I per le informazioni relative agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e all’allegato II per le informazioni relative alle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787.
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