Art. 2 · Designazione degli organismi di collegamento

Art. 2

Designazione degli organismi di collegamento

In vigore dal 3 mar 2021
Designazione degli organismi di collegamento Laddove uno Stato membro designi più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose, esso designa un organismo di collegamento per tali organismi di controllo dei processi di invecchiamento. Laddove uno Stato membro designi più di un’autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, esso designa un organismo di collegamento per tali autorità competenti. Entrambi gli organismi di collegamento sono responsabili della comunicazione delle informazioni alla Commissione.
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