Art. 4 · Metodo per individuare i fattori di rischio significativi e i più significativi tra tali fattori di rischio

Art. 4

Metodo per individuare i fattori di rischio significativi e i più significativi tra tali fattori di rischio

In vigore dal 1 mar 2021
Metodo per individuare i fattori di rischio significativi e i più significativi tra tali fattori di rischio 1.   Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio di un’operazione conformemente all’ e se i flussi di cassa dell’operazione dipendono da più di un fattore di rischio, gli enti individuano i fattori di rischio significativi e il più significativo tra tali fattori di rischio applicando, a seconda dei casi, uno dei metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Nelle fasi iniziali dell’operazione gli enti procedono nel seguente modo: a) considerano fattori di rischio significativi tutti i fattori di rischio dell’operazione individuati tramite la procedura di cui all’; b) per ciascuna categoria di rischio corrispondente a tali fattori di rischio significativi, individuano come il più significativo fattore di rischio quello oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio tra quelle di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Nelle fasi iniziali dell’operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti procedono nel seguente modo: a) per ciascun fattore di rischio individuato conformemente all’ del presente regolamento, calcolano la sensibilità al rischio delta conformemente all’articolo 325 novodecies del regolamento (UE) n. 575/2013; b) basandosi sulle sensibilità calcolate conformemente alla lettera a), calcolano le sensibilità ponderate conformemente alla formula di cui all’articolo 325 septies, paragrafo 6, di tale regolamento; c) per ciascuna delle categorie di rischio di cui all’articolo 277, paragrafo 1, di tale regolamento, calcolano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio di mercato conformemente alla formula di cui all’articolo 325 septies, paragrafo 8, di tale regolamento, basandosi su tutte le sensibilità ponderate di cui alla lettera b) dei fattori di rischio che sono stati attribuiti a tale categoria di rischio; d) classificano tutti i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio di mercato di cui alla lettera c) dal più grande al più piccolo in termini assoluti, al fine di ottenere una sequenza di elementi monotonicamente decrescente, nella quale l’elemento a1 è il più grande in termini assoluti, a2 è il secondo più elevato e così via; e) per ciascun elemento ai calcolato e classificato conformemente alla lettera d) secondo l’ordine risultante dalla classificazione, verificano se è soddisfatta la seguente condizione: dove: i = l’indice che individua la categoria di rischio di cui all’articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, classificata conformemente alla lettera d) e secondo l’ordine della classificazione; Y % = 60 %; f) considerano significativi: i) i fattori di rischio corrispondenti alle categorie di rischio che soddisfano la condizione di cui alla lettera e) del presente paragrafo; ii) i fattori di rischio che corrispondono alla prima categoria di rischio che non soddisfa tale condizione; g) per ciascuna delle categorie di rischio che corrispondono a fattori di rischio non considerati significativi ai sensi della lettera f), verificano se l’elemento corrispondente ai soddisfa la seguente condizione: dove: i = l’indice che individua la categoria di rischio di cui all’articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, classificata conformemente alla lettera d) e secondo l’ordine della classificazione, la quale corrisponde a fattori di rischio non considerati significativi ai sensi della lettera f); Z % = 30 %; h) oltre ai fattori di rischio individuati conformemente alla lettera f), considerano come fattori di rischio significativi anche quelli che corrispondono alle categorie di rischio che soddisfano la condizione di cui alla lettera g); i) per ciascuna delle categorie di rischio di cui alle lettere f) e h), considerano come il fattore di rischio più significativo per tale categoria di rischio quello corrispondente al valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate di cui alla lettera b). 4.   Nelle fasi iniziali dell’operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono esentati dall’obbligo di segnalazione a norma dell’articolo 325 bis, paragrafo 1, di tale regolamento possono individuare il più significativo fattore di rischio procedendo nel seguente modo: a) calcolano le maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso, per ciascun fattore di rischio individuato conformemente all’. Qualora più di un fattore di rischio individuato conformemente all’ sia stato attribuito alla stessa categoria di rischio, gli enti mantengono ai fini della lettera b) il fattore di rischio in tale categoria di rischio oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio in tale categoria di rischio; b) procedono conformemente al paragrafo 3, lettere da d) a h), laddove gli elementi utilizzati si basano sulle maggiorazioni per la categoria di rischio calcolate conformemente alla lettera a) del presente paragrafo; c) individuano come fattori di rischio più significativi nelle categorie di rischio pertinenti i fattori di rischio significativi individuati con il metodo di cui alla lettera b).
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