Art. 6

Art. 6

In vigore dal 24 feb 2021
L’EIOPA prende inoltre in considerazione i seguenti fattori che possono incidere sull’ordinato funzionamento e sull’integrità dei mercati finanziari: a) il fatto che l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati; b) il fatto che il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; c) il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio elevato per l’infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; d) il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano minare la fiducia dei risparmiatori in PEPP nel sistema finanziario; e) il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell’Unione.
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