Art. 3 · Avviso al richiedente

Art. 3

Avviso al richiedente

In vigore dal 24 feb 2021
Avviso al richiedente 1.   Sullo schermo del richiedente appare automaticamente un avviso del ricevimento della segnalazione dell’abuso. Il richiedente ha la possibilità di salvare localmente o stampare l’avviso di ricevimento. 2.   L’avviso comprende almeno quanto segue: a) la conferma del ricevimento della segnalazione e del giorno e dell’ora in cui è stata presentata; b) un promemoria di tutte le informazioni pertinenti sulla presentazione di una domanda di autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1240; c) l’informazione che la segnalazione dell’abuso sarà usata per contribuire al monitoraggio e al miglioramento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Per contro, il sistema di segnalazione non è inteso a fornire mezzi di ricorso nei singoli casi e non sostituisce eventuali ricorsi amministrativi, civili o penali previsti dal diritto nazionale applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:331:oj#art-3