Art. 6
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2022
In vigore dal 23 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2022
Il regolamento (UE) 2019/2022 è così modificato:
(1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Elusione e aggiornamenti del software
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»;
(2)
è aggiunto l’articolo 13 seguente:
«Articolo 13
Equivalenza transitoria della conformità
Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 1016/2010 della Commissione.»;
(3)
gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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