Art. 3 · Condizioni per l’uso di determinate indicazioni

Art. 3

Condizioni per l’uso di determinate indicazioni

In vigore dal 22 feb 2021
Condizioni per l’uso di determinate indicazioni 1.   La dicitura prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 figura: a) con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione; b) nello stesso campo visivo del codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848. 2.   L’indicazione del codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 figura nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell’Unione europea, ove utilizzato nell’etichettatura. 3.   L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, è collocata immediatamente sotto il codice numerico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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