Art. 2
In vigore dal 18 feb 2021
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia i punti 1 e 22 dell’allegato si applicano a decorrere dal 15 marzo 2021, il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022 e il punto 14 si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:255:oj#art-2