Art. 15 · Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629

Art. 15

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629

In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629 1.   In deroga all’ della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. 2.   In deroga all’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei documenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. 3.   Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati dell’Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2 anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021. 4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo dei certificati dell’Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo dei certificati dell’Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2, come previsto al primo comma del presente paragrafo, non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.
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