Art. 13 · Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria

Art. 13

Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria

In vigore dal 16 feb 2021
Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria In deroga all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, sulla base di una verifica di cui a tale disposizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, che un’impresa ferroviaria non è più in in grado di soddisfare i requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all’articolo 20 di tale direttiva, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 30 giugno 2021, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei sette mesi successivi.
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