Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 feb 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 è così modificato: 1) all’articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nei citati articoli, gli Stati membri possono decidere di: a) sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure; b) effettuare detti controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo. Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui al primo comma e, in particolare, modificano i tempi di esecuzione dei controlli o ne riducono il numero, stabiliscono procedure per utilizzare metodologie alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. 6.   I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 59, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.»; 2) all’articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo in conformità alle norme stabilite nei citati articoli, la Grecia può decidere di: a) sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure; b) effettuare detti controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo. Se si avvale delle deroghe di cui al primo comma e, in particolare, modifica i tempi di esecuzione dei controlli o ne riduce il numero, la Grecia stabilisce procedure per utilizzare metodologie alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. 6.   I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità a tale disposizione, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.»
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