Art. 1
In vigore dal 15 feb 2021
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
(1)
all’articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
(2)
all’articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019, 2020 e 2021»;
(3)
gli allegati V e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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