Art. 7 · Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse

Art. 7

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse

In vigore dal 12 feb 2021
Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse 1.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all' del regolamento recante disposizioni comuni. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. 2.   Gli Stati membri possono proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costi stimati, i pagamenti per il sostegno tecnico aggiuntivo a norma dell' del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.
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