Art. 30 · Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Art. 30

Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

In vigore dal 12 feb 2021
Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza 1.   La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («quadro di valutazione») che illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri di cui all'. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell' per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1. 3.   Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all', paragrafo 4. 4.   Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2021 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.
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