Art. 29 · Monitoraggio dell'attuazione

Art. 29

Monitoraggio dell'attuazione

In vigore dal 12 feb 2021
Monitoraggio dell'attuazione 1.   La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo. 2.   Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati. 3.   La Commissione riferisce ex post in merito alle spese finanziate dal dispositivo a titolo di ciascuno dei pilastri di cui all'. Tali relazioni si baseranno sulla ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro la fine di dicembre 2021, atti delegati a norma dell' per integrare il presente regolamento al fine di: a) stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici; e b) definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell’infanzia e della gioventù, nell'ambito del dispositivo. 5.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli indicatori comuni.
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